Il Regolamento (UE) n. 517/2014, stabilisce, all'articolo 11 paragrafo 5, che le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l'installazione è effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10 del citato regolamento. L'articolo 16 comma 3, lettera d) del D.P.R. n. 146/2018, prevede che il venditore comunichi alla Banca Dati, all'atto della vendita e per via telematica, la dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014.